Legge federale
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Art. 44 Rilevazioni sul carico inquinante
1 La Confederazione e i Cantoni procedono a rilevazioni sul carico inquinante ed esaminano l’esito delle misure prese in virtù della presente legge. 2 Il Consiglio federale coordina le rilevazioni e le raccolte di dati, federali e cantonali. 3 Determina quali dati, rilevati sulle sostanze e sugli organismi in base alla legislazione sull’ingegneria genetica, sulle derrate alimentari, sui medicamenti e i dispositivi medici, sui prodotti chimici, sull’agricoltura, sulle epidemie e sulle epizoozie, devono essere messi a disposizione dell’Ufficio federale.100 100 Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della L del 21 mar. 2003 sull’ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 20034803; FF 20002145). |