Legge federale
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Art. 55e Spese procedurali 127
Le spese della procedura di ricorso dinnanzi alle autorità federali sono a carico dell’organizzazione soccombente. 127 Introdotto dal n. I della LF del 20 dic. 2006, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2701; FF 2005 47774817). |