Legge federale
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Art. 55f
1 Le organizzazioni di protezione dell’ambiente sono legittimate a ricorrere contro le autorizzazioni rilasciate per la messa in commercio di organismi patogeni destinati a essere utilizzati nell’ambiente, se:
2 Il Consiglio federale designa le organizzazioni legittimate a ricorrere. 3 Sono applicabili gli articoli 55a e 55b capoversi 1 e 2. |