Legge federale
|
Art. 59c Prescrizione 149
1 Le pretese di risarcimento si prescrivono secondo l’articolo 60 del Codice delle obbligazioni150. 2 Se il danno è stato causato dall’utilizzazione di organismi patogeni, le pretese di risarcimento si prescrivono in tre anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto conoscenza del danno e del responsabile, ma al più tardi dopo trent’anni dal giorno in cui:
149 Introdotto dall’all. n. 4 della LF del 21 mar. 2003 sull’ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 20034803; FF 20002145). |