Legge federale
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Art. 59d Prescrizione del diritto di regresso 151
Il diritto di regresso si prescrive secondo l’articolo 59c. Il termine di tre anni decorre dal momento in cui la misura di compensazione è stata fornita integralmente ed è nota l’identità del corresponsabile. 151 Introdotto dall’all. n. 4 della LF del 21 mar. 2003 sull’ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 20034803; FF 20002145). |