Legge federale
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Art. 65a Disposizione transitoria della modifica del 26 settembre 2014 185
In deroga all’articolo 36 della legge del 5 ottobre 1990186 sui sussidi, le domande di indennità per le spese risultanti dai provvedimenti secondo l’articolo 32e capoverso 4 lettera b numero 2 sono esaminate secondo il diritto vigente al momento della presentazione della domanda se i provvedimenti sono stati avviati prima dell’entrata in vigore della modifica del 26 settembre 2014. Le domande devono essere presentate al più tardi due anni dopo l’entrata in vigore della presente modifica. 185 Introdotto dal n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° apr. 2015 (RU 2015 865; FF 2014 31513163). |