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Legge federale sulla protezione dell’ambiente (Legge sulla protezione dell’ambiente, LPAmb1)
1Nuova abbreviazione giusta l’art. 1 lett. e dell’O del 10 gen. 1996 che rettifica alcune abbreviazioni di titoli di atti normativi, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 208).
Art. 10bRapporto sull’impatto ambientale
1 Chiunque intende progettare, costruire o modificare un impianto che sottostà all’esame dell’impatto sull’ambiente deve sottoporre all’autorità competente un rapporto sull’impatto ambientale. Tale rapporto costituisce la base per l’esame.
2 Il rapporto contiene tutti i dati necessari per valutare il progetto secondo le prescrizioni sulla protezione dell’ambiente. È allestito secondo le direttive dei servizi della protezione dell’ambiente e comprende i seguenti punti:
il progetto, comprese le misure previste per la protezione dell’ambiente e per i casi di catastrofe, nonché una descrizione sommaria delle principali alternative eventualmente esaminate dal richiedente;
c.
il carico ambientale29 presumibile dopo l’esecuzione del progetto.
3 Per preparare il rapporto si effettua un esame preliminare. Se l’esame preliminare accerta in modo esaustivo gli effetti sull’ambiente e le necessarie misure di protezione ambientale, i risultati valgono come rapporto sull’impatto ambientale.
4 L’autorità competente può esigere informazioni o spiegazioni complementari. Può far eseguire perizie; dà agli interessati la possibilità di esprimersi in via preliminare.
28 Nuovo testo giusta l’art. 2 n. 1 del DF del 27 set. 2013 (Convenzione di Aarhus), in vigore dal 1° giu. 2014 (RU 2014 1021; FF 2012 3841).
29 Nuova espr. giusta la cifra I della LF del 15 mar. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 648; FF 2023 13, 437). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.