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Legge federale
sulla protezione dell’ambiente
(Legge sulla protezione dell’ambiente, LPAmb1)

1Nuova abbreviazione giusta l’art. 1 lett. e dell’O del 10 gen. 1996 che rettifica alcune abbreviazioni di titoli di atti normativi, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 208).

Art. 21 Protezione acustica nei nuovi edifici

1 Chiun­que in­ten­de co­strui­re un edi­fi­cio de­sti­na­to al sog­gior­no pro­lun­ga­to di per­so­ne de­ve pre­ve­de­re un’ap­pro­pria­ta pro­te­zio­ne edi­le con­tro il ru­mo­re ester­no ed in­ter­no, co­me an­che con­tro le vi­bra­zio­ni.

2 Il Con­si­glio fe­de­ra­le sta­bi­li­sce la pro­te­zio­ne mi­ni­ma in via d’or­di­nan­za.