Legge federale
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Art. 28 Utilizzazione conforme alle esigenze ecologiche 42
1 Le sostanze possono essere utilizzate soltanto in modo che esse, i loro derivati o i loro rifiuti non possano mettere in pericolo l’ambiente o indirettamente l’uomo. 2 Le istruzioni del fabbricante o dell’importatore devono essere osservate. 42Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213). |