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Legge federale sulla protezione dell’ambiente (Legge sulla protezione dell’ambiente, LPAmb1)
1Nuova abbreviazione giusta l’art. 1 lett. e dell’O del 10 gen. 1996 che rettifica alcune abbreviazioni di titoli di atti normativi, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 208).
Art. 29cImmissione nell’ambiente a titolo sperimentale
1 Chiunque intende immettere nell’ambiente a titolo sperimentale organismi patogeni che non ha il diritto di mettere in commercio in vista di un impiego nell’ambiente (art. 29d) deve esserne autorizzato dalla Confederazione.
2 Il Consiglio federale stabilisce le esigenze e la procedura. In particolare disciplina:
a.
la consultazione di esperti;
b.
la garanzia di finanziamento dei provvedimenti intesi ad accertare, prevenire o eliminare eventuali effetti nocivi o molesti;
c.
l’informazione del pubblico.
3 Per determinati organismi patogeni può prevedere deroghe all’obbligo d’autorizzazione o agevolazioni se, in base allo stato delle conoscenze scientifiche o all’esperienza, è esclusa una violazione dei principi di cui all’articolo 29a.