Legge federale
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Art. 29f Ulteriori prescrizioni del Consiglio federale
1 Il Consiglio federale emana ulteriori prescrizioni sull’utilizzazione di organismi, dei loro metaboliti e dei loro rifiuti se, a causa delle loro proprietà, del loro modo d’impiego o della quantità usata, possono essere violati i principi di cui all’articolo 29a. 2 In particolare, il Consiglio federale può:
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