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Legge federale
sulla protezione dell’ambiente
(Legge sulla protezione dell’ambiente, LPAmb1)

1Nuova abbreviazione giusta l’art. 1 lett. e dell’O del 10 gen. 1996 che rettifica alcune abbreviazioni di titoli di atti normativi, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 208).

Art. 30e Deposito definitivo

1 I ri­fiu­ti pos­so­no es­se­re de­po­si­ta­ti de­fi­ni­ti­va­men­te sol­tan­to in di­sca­ri­ca.

2 Chi in­ten­de si­ste­ma­re o ge­sti­re una di­sca­ri­ca dev’es­se­re in pos­ses­so di un’au­to­riz­za­zio­ne del Can­to­ne; que­sta gli è ac­cor­da­ta sol­tan­to se di­mo­stra che la di­sca­ri­ca è ne­ces­sa­ria. Nell’au­to­riz­za­zio­ne so­no de­scrit­ti i ri­fiu­ti che è per­mes­so de­po­si­ta­re.