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Legge federale
sulla protezione dell’ambiente
(Legge sulla protezione dell’ambiente, LPAmb1)

1Nuova abbreviazione giusta l’art. 1 lett. e dell’O del 10 gen. 1996 che rettifica alcune abbreviazioni di titoli di atti normativi, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 208).

Art. 31c Smaltimento degli altri rifiuti

1 Il de­ten­to­re de­ve smal­ti­re gli al­tri ri­fiu­ti. Può in­ca­ri­ca­re ter­zi del­lo smal­ti­men­to.

2 Se ne­ces­sa­rio i Can­to­ni fa­ci­li­ta­no lo smal­ti­men­to di que­sti ri­fiu­ti con prov­ve­di­men­ti ade­gua­ti. In par­ti­co­la­re pos­so­no de­fi­ni­re com­pren­so­ri di rac­col­ta.

3 Se lo smal­ti­men­to di que­sti ri­fiu­ti ri­chie­de in tut­ta la Sviz­ze­ra so­lo po­chi com­pren­so­ri di rac­col­ta, il Con­si­glio fe­de­ra­le può de­fi­ni­re que­sti com­pren­so­ri.