Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Legge federale
sulla protezione dell’ambiente
(Legge sulla protezione dell’ambiente, LPAmb1)

1Nuova abbreviazione giusta l’art. 1 lett. e dell’O del 10 gen. 1996 che rettifica alcune abbreviazioni di titoli di atti normativi, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 208).

Art. 32 Principio

1 Il de­ten­to­re dei ri­fiu­ti so­stie­ne le spe­se per il lo­ro smal­ti­men­to; fan­no ec­ce­zio­ne i ri­fiu­ti per i qua­li il Con­si­glio fe­de­ra­le re­go­la al­tri­men­ti l’one­re del­le spe­se.

2 Se il de­ten­to­re non è iden­ti­fi­ca­bi­le o se non è in gra­do, per in­sol­ven­za, di sod­di­sfa­re all’ob­bli­go di cui al ca­po­ver­so 1, le spe­se del­lo smal­ti­men­to so­no so­ste­nu­te dai Can­to­ni.