Legge federale
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Art. 32bbis Finanziamento dello sgombero di materiale di scavo in siti inquinati 68
1 Qualora rimuova da un sito inquinato materiale che non dev’essere smaltito in seguito a risanamento secondo l’articolo 32c, il detentore del fondo può pretendere da coloro che hanno causato l’inquinamento e dai precedenti detentori del sito di regola due terzi delle spese supplementari di analisi e smaltimento del materiale se:
2 Il relativo credito può essere fatto valere presso il giudice civile del luogo di situazione della cosa. Si applica la procedura civile corrispondente. 3 Le pretese di cui al capoverso 1 possono essere fatte valere entro il 1° novembre 2021. 68 Introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° nov. 2006 (RU 2006 2677; FF 200343414376). |