Legge federale
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Art. 32c Obbligo di risanamento
1 I Cantoni provvedono affinché le discariche e gli altri siti inquinati da rifiuti (siti inquinati) vengano risanati se sono all’origine di effetti nocivi o molesti oppure se esiste il pericolo concreto che tali effetti si producano. Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sulla necessità del risanamento, come pure sugli obiettivi e l’urgenza dello stesso. 2 I Cantoni allestiscono un catasto dei siti inquinati accessibile al pubblico. 3 Essi possono eseguire direttamente l’esame, la sorveglianza e il risanamento dei siti inquinati o affidarne l’incarico a terzi se:
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