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Legge federale sulla protezione dell’ambiente (Legge sulla protezione dell’ambiente, LPAmb1)
1Nuova abbreviazione giusta l’art. 1 lett. e dell’O del 10 gen. 1996 che rettifica alcune abbreviazioni di titoli di atti normativi, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 208).
1 L’autorità può esigere che il responsabile garantisca in forma adeguata la copertura della sua parte presumibile di costi per l’esame, la sorveglianza e il risanamento se da un sito inquinato sono prevedibili effetti dannosi o molesti.
2 L’ammontare della garanzia è fissato tenendo conto in particolare dell’estensione, del tipo e della gravità dell’inquinamento. Esso viene adeguato quando il miglioramento dello stato delle conoscenze lo giustifica.
3 L’alienazione o la divisione di un fondo sul quale si trova un sito iscritto nel catasto dei siti inquinati necessita dell’autorizzazione dell’autorità. L’autorizzazione è accordata se:
a.
non sono prevedibili effetti dannosi o molesti dal sito;
b.
la copertura dei costi dei provvedimenti previsti è garantita; o
c.
sussiste un interesse pubblico preponderante all’alienazione o alla divisione.
4 L’autorità cantonale può far menzionare nel Registro fondiario che il sito in questione è iscritto nel catasto.
70 Introdotto dalla cifra I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° nov. 2013, i cpv. 3 e 4 entrano in vigore il 1° lug. 2014 (RU 2013 3241; FF 2012 82558267).