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Legge federale sulla protezione dell’ambiente (Legge sulla protezione dell’ambiente, LPAmb1)
1Nuova abbreviazione giusta l’art. 1 lett. e dell’O del 10 gen. 1996 che rettifica alcune abbreviazioni di titoli di atti normativi, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 208).
Art. 32dAssunzione delle spese
1 Chi ha causato provvedimenti necessari per esaminare, sorvegliare e risanare siti inquinati ne assume le spese.
2 Se sono coinvolte più persone, queste assumono le spese proporzionalmente alla loro parte di responsabilità. In primo luogo le spese sono a carico di chi, con il suo comportamento, ha reso necessario il provvedimento. Chi è coinvolto soltanto quale detentore del sito non sopporta alcuna spesa se non poteva essere a conoscenza dell’inquinamento nemmeno applicando la diligenza necessaria.
3 L’ente pubblico competente assume la parte delle spese dei responsabili che non possono essere individuati o che risultano insolventi.
4 L’autorità emana una decisione in merito alla ripartizione delle spese se uno dei responsabili lo richiede o se essa stessa esegue il provvedimento.
5 Se l’esame di un sito iscritto o suscettibile d’iscrizione nel catasto (art. 32ccpv. 2) rivela che il sito non è inquinato, l’ente pubblico competente assume le spese dei provvedimenti d’esame necessari.