Legge federale
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Art. 32e Tasse per il finanziamento dei provvedimenti
1 Il Consiglio federale può prescrivere che:
1bis Per le discariche nelle quali sono depositati in modo definitivo esclusivamente rifiuti non inquinati una tassa può essere prescritta soltanto se è necessaria per promuovere il riciclaggio di tali rifiuti.71 2 Il Consiglio federale stabilisce le aliquote delle tasse tenendo conto in particolare dei costi prevedibili nonché del tipo di discarica. L’aliquota non può superare:
2bis Il Consiglio federale può adeguare l’aliquota delle tasse di cui al capoverso 2 all’indice nazionale dei prezzi al consumo.73 3 La Confederazione utilizza il ricavato delle tasse esclusivamente per indennizzare le spese risultanti dai seguenti provvedimenti:74
4 Le indennità sono versate soltanto se i provvedimenti adottati sono conformi alle esigenze ecologiche e corrispondono a criteri di economicità e allo stato della tecnica. Esse sono corrisposte ai Cantoni in funzione della spesa e ammontano:
5 Il Consiglio federale emana prescrizioni sulla procedura di prelievo della tassa, sulle indennità nonché sui costi computabili. 6 Il diritto cantonale può prevedere tasse cantonali per finanziare l’esame, la sorveglianza e il risanamento dei siti inquinati. 71 Introdotto dalla cifra I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° apr. 2015 (RU 2015 865; FF 2014 31513163). 72 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° apr. 2015 (RU 2015 865; FF 2014 31513163). 73 Introdotto dalla cifra I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° apr. 2015 (RU 2015 865; FF 2014 31513163). 74 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° apr. 2015 (RU 2015 865; FF 2014 31513163). 75 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° apr. 2015 (RU 2015 865; FF 2014 31513163). 76 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 20 mar. 2009 (Indennità per il risanamento di impianti di tiro), in vigore dal 1° ott. 2009 (RU 2009 4739; FF 2008 79317941). 77 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 27 set. 2019, in vigore dal 1° mar. 2020 (RU 2020 513, FF 2019 27392751). 78 Introdotto dalla cifra I della LF del 27 set. 2019, in vigore dal 1° mar. 2020 (RU 2020 513; FF 2019 27392751). 79 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° apr. 2015 (RU 2015 865; FF 2014 31513163). 80 Vedi anche l’art. 65a. 81 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° apr. 2015 (RU 2015 865; FF 2014 31513163). 82 Introdotta dalla cifra I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° apr. 2015 (RU 2015 865; FF 2014 31513163). 83 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 20 mar. 2009 (Indennità per il risanamento di impianti di tiro), in vigore dal 1° ott. 2009 (RU 2009 4739; FF 2008 79317941). |