Legge federale
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Art. 34 Ulteriori misure in caso di suoli deteriorati
1 Se la fertilità del suolo in determinate regioni non è più garantita a lungo termine, i Cantoni, d’intesa con la Confederazione, inaspriscono nella necessaria misura le prescrizioni sulle esigenze relative alla dispersione delle acque di scarico, sulle limitazioni delle emissioni di impianti, sull’impiego di sostanze e organismi o sul deterioramento fisico del suolo. 2 Se il deterioramento del suolo mette in pericolo l’uomo, la fauna o la flora, i Cantoni limitano, nella necessaria misura, l’utilizzazione del suolo. 3 Per i suoli destinati ad essere utilizzati a scopo orticolo, agricolo o forestale nei quali non è possibile una coltivazione conforme agli usi locali senza mettere in pericolo l’uomo, la fauna o la flora, i Cantoni ordinano provvedimenti atti a ridurre il deterioramento del suolo almeno in misura tale da permettere una coltivazione non pericolosa. |