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Legge federale sulla protezione dell’ambiente (Legge sulla protezione dell’ambiente, LPAmb1)
1Nuova abbreviazione giusta l’art. 1 lett. e dell’O del 10 gen. 1996 che rettifica alcune abbreviazioni di titoli di atti normativi, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 208).
Art. 34Ulteriori misure in caso di suoli deteriorati
1 Se la fertilità del suolo in determinate regioni non è più garantita a lungo termine, i Cantoni, d’intesa con la Confederazione, inaspriscono nella necessaria misura le prescrizioni sulle esigenze relative alla dispersione delle acque di scarico, sulle limitazioni delle emissioni di impianti, sull’impiego di sostanze e organismi o sul deterioramento fisico del suolo.
2 Se il deterioramento del suolo mette in pericolo l’uomo, la fauna o la flora, i Cantoni limitano, nella necessaria misura, l’utilizzazione del suolo.
3 Per i suoli destinati ad essere utilizzati a scopo orticolo, agricolo o forestale nei quali non è possibile una coltivazione conforme agli usi locali senza mettere in pericolo l’uomo, la fauna o la flora, i Cantoni ordinano provvedimenti atti a ridurre il deterioramento del suolo almeno in misura tale da permettere una coltivazione non pericolosa.