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Legge federale sulla protezione dell’ambiente (Legge sulla protezione dell’ambiente, LPAmb1)
1Nuova abbreviazione giusta l’art. 1 lett. e dell’O del 10 gen. 1996 che rettifica alcune abbreviazioni di titoli di atti normativi, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 208).
Art. 35Valori indicativi e valori di risanamento applicabili ai suoli deteriorati
1 Per valutare il deterioramento del suolo, il Consiglio federale può fissare valori indicativi e valori di risanamento.
2 I valori indicativi definiscono il grado di deterioramento oltre il quale, in base alle attuali conoscenze scientifiche o all’esperienza, la fertilità del suolo non è più garantita a lungo termine.
3 I valori di risanamento definiscono il grado di deterioramento oltre il quale, in base alle attuali conoscenze scientifiche o all’esperienza, determinate utilizzazioni non sono più possibili senza mettere in pericolo l’uomo, la fauna o la flora.