Legge federale
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Art. 35a Composti organici volatili
1 Chi importa composti organici volatili, li mette in commercio in quanto fabbricante o li impiega egli stesso deve versare alla Confederazione una tassa di incentivazione. 2 Sottostà alla tassa anche l’importazione di tali composti in colori e vernici. Il Consiglio federale può estendere la tassa all’importazione di composti organici volatili in altre miscele o in altri oggetti, se la quantità di tali composti costituisce un carico rilevante per l’ambiente, oppure la parte del costo di tali composti è ragguardevole. 3 Sono esenti dalla tassa i composti organici volatili:
4 Il Consiglio federale può esentare dalla tassa, in proporzione agli investimenti supplementari fatti, i composti organici volatili che sono impiegati o trattati in modo tale che le loro emissioni siano nettamente inferiori ai limiti imposti dalla legge. 5 Il Consiglio federale può esentare dalla tassa i composti organici volatili non pericolosi per l’ambiente. 6 L’importo della tassa è, al massimo, di cinque franchi per chilogrammo di composti organici volatili, più il rincaro a decorrere dall’entrata in vigore della presente disposizione. 7 Il Consiglio federale fissa l’importo della tassa in base agli obiettivi di protezione dell’aria; in particolare tiene conto:
8 Il Consiglio federale introduce la tassa in modo graduale e fissa le date e la percentuale di ciascuna tappa. 9 Il provento della tassa, compresi gli interessi e dopo deduzione delle spese d’esecuzione, viene ripartito equamente tra la popolazione. Il Consiglio federale disciplina le modalità della ripartizione. Può incaricare della ripartizione i Cantoni, enti di diritto pubblico o privati. |