1 Chi importa, fabbrica o estrae in territorio svizzero olio da riscaldamento «extra leggero» con un tenore di zolfo superiore allo 0,1 per cento (% massa), deve versare alla Confederazione una tassa d’incentivazione.88
2 È esente dalla tassa l’olio da riscaldamento «extra leggero» con un tenore di zolfo superiore allo 0,1 per cento (% massa) in transito o esportato.
3 L’importo della tassa è, al massimo, di venti franchi per tonnellata di olio da riscaldamento «extra leggero» con un tenore di zolfo superiore allo 0,1 per cento (% massa), più il rincaro a decorrere dall’entrata in vigore della presente disposizione.
4 Il Consiglio federale fissa l’importo della tassa in base agli obiettivi di protezione dell’aria; in particolare, tiene conto:
- a.
- del carico che l’anidride solforosa costituisce per l’ambiente;
- b.
- dei costi supplementari per la produzione di olio da riscaldamento «extra leggero» con un tenore di zolfo dello 0,1 per cento;
- c.
- dei bisogni relativi all’approvvigionamento del Paese.
5 Il provento della tassa, compresi gli interessi e dopo deduzione delle spese d’esecuzione, viene ripartito equamente tra la popolazione. Il Consiglio federale disciplina le modalità della ripartizione. Può incaricare della ripartizione i Cantoni, enti di diritto pubblico o privati.
88Nuovo testo giusta l’all. 2 n. 6 della LF del 21 giu. 1996 sull’imposizione degli oli minerali, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 19963371; FF 1995III 137).