1 Sono soggetti alla tassa:
- a.
- sui composti organici volatili, coloro che, al momento dell’importazione, sono tenuti a pagare il dazio in virtù della legge federale del 1° ottobre 192590 sulle dogane nonché i fabbricanti e i produttori in territorio svizzero;
- b.91
- sull’olio da riscaldamento «extra leggero», sulla benzina e sul gasolio, coloro che, in virtù della legge federale del 21 giugno 199692 sull’imposizione degli oli minerali (LIOm), sono soggetti all’imposta.
2 Se il diritto all’esenzione dalla tassa può essere provato soltanto dopo la riscossione della medesima, la tassa viene rimborsata. Il Consiglio federale può definire le modalità relative a tale prova e negare il rimborso della tassa se quest’ultimo comporta un dispendio sproporzionato.
3 Il Consiglio federale definisce le procedure per la riscossione e il rimborso della tassa sui composti organici volatili. Se si tratta di importazione o di esportazione, valgono le relative disposizioni procedurali della legislazione doganale.93
3bis Per quanto riguarda l’importazione o l’esportazione, nonché la fabbricazione o l’estrazione in territorio svizzero di olio da riscaldamento «extra leggero», di benzina e di gasolio, valgono le procedure per la riscossione e il rimborso della tassa stabilite dalla LIOm.94
4 Chi produce all’interno del Paese sostanze o organismi soggetti alla tassa deve dichiararli.