Legge federale
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Art. 35d
1 I combustibili e carburanti rinnovabili possono essere messi in commercio soltanto se soddisfano determinate esigenze ecologiche. 2 I combustibili e carburanti rinnovabili prodotti a partire da derrate alimentari o alimenti per animali oppure che entrano in concorrenza diretta con la produzione di derrate alimentari non possono essere messi in commercio. Fanno eccezione i combustibili e i carburanti rinnovabili in equilibrio di massa che soddisfano le esigenze ecologiche. 3 Il Consiglio federale stabilisce le esigenze ecologiche. Al riguardo, tiene conto di normative e standard internazionali paragonabili. 4 Il Consiglio federale può prevedere esigenze ecologiche per l’immissione in commercio di altri combustibili e carburanti che generano emissioni di gas serra notevolmente inferiori rispetto a combustibili e carburanti fossili convenzionali. 5 Il Consiglio federale può prevedere che le esigenze di cui al presente articolo non si applichino a:
6 Il Consiglio federale può prevedere deroghe supplementari, purché risultino necessarie alla luce delle condizioni di mercato. |