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Legge federale sulla protezione dell’ambiente (Legge sulla protezione dell’ambiente, LPAmb1)
1Nuova abbreviazione giusta l’art. 1 lett. e dell’O del 10 gen. 1996 che rettifica alcune abbreviazioni di titoli di atti normativi, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 208).
Art. 35d
1 I combustibili e carburanti rinnovabili possono essere messi in commercio soltanto se soddisfano determinate esigenze ecologiche.
2 I combustibili e carburanti rinnovabili prodotti a partire da derrate alimentari o alimenti per animali oppure che entrano in concorrenza diretta con la produzione di derrate alimentari non possono essere messi in commercio. Fanno eccezione i combustibili e i carburanti rinnovabili in equilibrio di massa che soddisfano le esigenze ecologiche.
3 Il Consiglio federale stabilisce le esigenze ecologiche. Al riguardo, tiene conto di normative e standard internazionali paragonabili.
4 Il Consiglio federale può prevedere esigenze ecologiche per l’immissione in commercio di altri combustibili e carburanti che generano emissioni di gas serra notevolmente inferiori rispetto a combustibili e carburanti fossili convenzionali.
5 Il Consiglio federale può prevedere che le esigenze di cui al presente articolo non si applichino a:
a.
l’etanolo destinato alla combustione;
b.
i combustibili e carburanti rinnovabili messi in commercio solo in piccole quantità.
6 Il Consiglio federale può prevedere deroghe supplementari, purché risultino necessarie alla luce delle condizioni di mercato.