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Legge federale sulla protezione dell’ambiente (Legge sulla protezione dell’ambiente, LPAmb1)
1Nuova abbreviazione giusta l’art. 1 lett. e dell’O del 10 gen. 1996 che rettifica alcune abbreviazioni di titoli di atti normativi, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 208).
Art. 35hTrattamento dei dati
1 Le autorità o terzi incaricati dell’esecuzione della presente legge oppure del controllo o della vigilanza sulla sua esecuzione possono trattare dati personali, compresi dati degni di particolare protezione concernenti sanzioni amministrative e penali, qualora ciò sia necessario per l’esecuzione delle disposizioni della presente sezione.
2 Le autorità svizzere possono comunicare ad autorità estere e istituzioni internazionali dati personali, compresi dati degni di particolare protezione concernenti sanzioni amministrative e penali, ai fini dell’esecuzione delle disposizioni dell’Unione europea sulla commercializzazione di legno e prodotti da esso derivati.