Legge federale
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Art. 35i
1 In funzione del loro carico ambientale, il Consiglio federale può subordinare la messa in commercio di prodotti e imballaggi al rispetto di requisiti riguardanti in particolare:
2 Nell’attuare il capoverso 1 il Consiglio federale tiene conto delle normative dei principali partner commerciali della Svizzera. |