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Legge federale sulla protezione dell’ambiente (Legge sulla protezione dell’ambiente, LPAmb1)
1Nuova abbreviazione giusta l’art. 1 lett. e dell’O del 10 gen. 1996 che rettifica alcune abbreviazioni di titoli di atti normativi, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 208).
Art. 35j
1 Nell’ambito di un approccio globale alla sostenibilità orientato alle opere edili e ai rispettivi cicli di vita, e in funzione del loro carico ambientale come pure nel rispetto degli impegni internazionali della Svizzera, il Consiglio federale può subordinare le opere edili al rispetto di requisiti riguardanti:
a.
l’utilizzazione di materiali da costruzione e componenti rispettosi dell’ambiente;
b.
l’utilizzazione di materiali da costruzione provenienti dalla valorizzazione materiale di rifiuti edili;
c.
la possibilità di smantellare le opere edili; e
d.
il riutilizzo di componenti nelle opere edili.
2 La Confederazione assume un ruolo esemplare per quanto riguarda la pianificazione, la costruzione, l’esercizio, il rinnovo e lo smantellamento delle proprie opere edili. Considera i requisiti più severi in materia di costruzioni a basso consumo di risorse nonché soluzioni innovative.