Legge federale
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Art. 38 Vigilanza e coordinamento
1 La Confederazione vigila sull’esecuzione della presente legge. 2 Essa coordina le misure esecutive cantonali e quelle dei suoi propri istituti ed aziende. 3 Il Consiglio federale determina i metodi d’esame, di misurazione e di calcolo. |