Legge federale
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Art. 4 Prescrizioni esecutive fondate su altre leggi federali
1 Le prescrizioni fondate su altre leggi federali e concernenti gli effetti cagionati all’ambiente dagli inquinamenti atmosferici, dal rumore, dalle vibrazioni e radiazioni devono corrispondere al principio della limitazione delle emissioni (art. 11), ai valori limite delle immissioni (art. 13–15), ai valori d’allarme (art. 19) e ai valori di pianificazione (art. 23–25).7 2 Le prescrizioni sull’utilizzazione di sostanze e organismi fondate su altre leggi federali devono corrispondere ai principi riguardanti l’utilizzazione di sostanze (art. 26–28) e organismi (art. 29a–29h).8 7Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213). 8 Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF del 21 mar. 2003 sull’ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 20034803; FF 20002145). |