Legge federale
|
Art. 41a
1 La Confederazione e, nel loro ambito di competenza, i Cantoni collaborano con le organizzazioni economiche per l’esecuzione della presente legge. 2 Possono promuovere la conclusione di accordi settoriali fissando obiettivi e scadenze. 3 Prima di emanare prescrizioni d’esecuzione, esaminano le misure prese volontariamente dall’economia. Per quanto possibile e necessario, riprendono, parzialmente o totalmente, accordi settoriali nel diritto d’esecuzione. 4 Nell’emanare le prescrizioni d’esecuzione tengono conto delle misure prese volontariamente dalle imprese, purché l’effetto di tali misure sulla protezione dell’ambiente sia almeno equivalente al diritto d’esecuzione.114 114 Introdotto dalla cifra I della LF del 15 mar. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 648; FF 2023 13, 437). |