Legge federale
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Art. 42 Servizi della protezione dell’ambiente
1 Per l’esame dei problemi della protezione dell’ambiente, i Cantoni istituiscono un servizio specialistico o designano a tal fine uffici idonei esistenti. 2 L’Ufficio federale è il pertinente servizio della Confederazione.115 115Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213). |