Legge federale
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Art. 43 Delega di compiti d’esecuzione 116
Le autorità esecutive possono delegare compiti d’esecuzione, in particolare di controllo e di sorveglianza, a corporazioni di diritto pubblico o a privati. 116 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213). |