Legge federale
|
Art. 43a Emblema ecologico e gestione ambientale 117
1 Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sull’introduzione:
2 A tal fine considera il diritto internazionale e le norme tecniche riconosciute a livello internazionale. 117Introdotto dalla cifra I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213). |