Legge federale
|
Art. 48a Progetti pilota 127
Il Consiglio federale può emanare disposizioni che derogano alla presente legge per permettere la realizzazione di progetti pilota innovativi, purché queste disposizioni siano limitate nel tempo, nello spazio e nella portata materiale e servano ad acquisire l’esperienza necessaria all’ulteriore sviluppo della presente legge e della sua esecuzione. 127 Introdotto dalla cifra I della LF del 15 mar. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 648; FF 2023 13, 437). |