Legge federale
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Art. 49a Informazione, consulenza e piattaforme 131
1 La Confederazione può accordare aiuti finanziari per:
2 Gli aiuti finanziari non possono superare il 50 per cento dei costi. 131 Introdotto dalla cifra I della LF del 15 mar. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 648; FF 2023 13, 437). |