Legge federale
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Art. 50 Sussidi per misure di protezione dell’ambiente lungo le strade 132
1 Nell’ambito dell’impiego del prodotto netto dell’imposta sugli oli minerali e della tassa sulle strade nazionali, la Confederazione partecipa alle spese:
2 I Cantoni presentano alla Confederazione un rapporto sull’utilizzo dei sussidi per le misure di protezione dell’ambiente lungo le strade principali che devono essere sistemate con l’aiuto federale e lungo le rimanenti strade. 132 Nuovo testo giusta la cifra II n. 22 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 57795817; FF 2005 5349). |