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Legge federale sulla protezione dell’ambiente (Legge sulla protezione dell’ambiente, LPAmb1)
1Nuova abbreviazione giusta l’art. 1 lett. e dell’O del 10 gen. 1996 che rettifica alcune abbreviazioni di titoli di atti normativi, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 208).
Art. 10h
1 La Confederazione e, nel loro ambito di competenza, i Cantoni provvedono alla salvaguardia delle risorse naturali. Si impegnano in particolare a ridurre il carico ambientale durante l’intero ciclo di vita di prodotti e opere edili, a chiudere i cicli dei materiali e a migliorare l’efficienza delle risorse. A tal fine tengono conto del carico ambientale causato all’estero.
2 Il Consiglio federale riferisce periodicamente all’Assemblea federale sul consumo delle risorse naturali e sullo sviluppo dell’efficienza delle risorse. Indica gli ulteriori interventi necessari e propone obiettivi qualitativi e quantitativi in materia di risorse, orientati ai prodotti o alle opere edili e ai rispettivi cicli di vita. Per la misurazione di tali obiettivi si fonda, per quanto possibile, su standard riconosciuti a livello internazionale.
3 La Confederazione e i Cantoni verificano periodicamente che le normative da loro emanate non ostacolino le iniziative dell’economia volte a promuovere la salvaguardia delle risorse naturali e il rafforzamento dell’economia circolare.