Legge federale
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Art. 32abis Finanziamento attraverso un’organizzazione incaricata dalla Confederazione 5556
1 Il Consiglio federale può obbligare i fabbricanti, gli importatori e le imprese estere di vendita per corrispondenza in linea che mettono in commercio in Svizzera prodotti che, dopo l’uso, diventano rifiuti ripartiti fra numerosi detentori, ma che devono essere sottoposti a un trattamento speciale o che si prestano ad essere riciclati, a versare una tassa di smaltimento anticipata a un’organizzazione privata a tale scopo incaricata e sottoposta alla vigilanza della Confederazione. Tale tassa è destinata a finanziare lo smaltimento dei rifiuti ad opera di privati o di enti di diritto pubblico.57 1bis È considerato impresa estera di vendita per corrispondenza in linea chi, a titolo professionale o commerciale, offre in vendita prodotti in linea e li consegna o fa consegnare a consumatori in Svizzera senza avervi una sede, un domicilio o una stabile organizzazione.58 2 Se l’introduzione di tasse a copertura dei costi e conformi al principio di causalità dovesse pregiudicare uno smaltimento ecologico dei rifiuti urbani, detto smaltimento può, se necessario, essere finanziato in altro modo. 3 I detentori degli impianti per i rifiuti devono costituire le necessarie riserve finanziarie. 4 L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) comunica all’organizzazione privata le informazioni contenute nelle dichiarazioni doganali necessarie per la riscossione della tassa di cui al capoverso 1.59 5 L’importazione dei prodotti soggetti alla tassa di cui al capoverso 1 è esclusa dalla dichiarazione semplificata delle merci secondo la legislazione doganale.60 55 Originario art. 32a. 56 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 15 mar. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 648; FF 2023 13, 437). 57 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 15 mar. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 648; FF 2023 13, 437). 58 Introdotto dalla cifra I della LF del 15 mar. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 648; FF 2023 13, 437). 59 Introdotto la cifra I della LF del 15 mar. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 648; FF 2023 13, 437). 60 Introdotto dalla cifra I della LF del 15 mar. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 648; FF 2023 13, 437). |