Legge federale
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Art. 32asexies Gestore di piattaforme elettroniche 64
1 Il gestore di piattaforme elettroniche che facilita la messa in commercio di prodotti secondo l’articolo 32abis o secondo l’articolo 32ater attraverso una piattaforma elettronica sulla quale imprese estere di vendita per corrispondenza in linea e consumatori possono concludere un contratto è responsabile di fornire all’organizzazione privata o all’organizzazione settoriale privata le informazioni concernenti l’obbligo di versare le tasse o i contributi. 2 Egli è tenuto a informare gli utenti della piattaforma elettronica in merito all’obbligo di versare la tassa di cui all’articolo 32abis o il contributo di cui all’articolo 32ater. 3 È considerato gestore di piattaforme elettroniche chi gestisce una piattaforma elettronica secondo l’articolo 20a della legge del 12 giugno 200965 sull’IVA. 64 Introdotto dalla cifra I della LF del 15 mar. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 648; FF 2023 13, 437). |