Legge federale
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Art. 32asepties Provvedimenti amministrativi 66
1 L’Ufficio federale può disporre provvedimenti amministrativi nei confronti degli assoggettati alla tassa o al contributo che non adempiono gli obblighi di cui agli articoli 32abis–32aquinquies. 2 Può disporre i provvedimenti amministrativi seguenti:
3 Il ricavato della vendita all’asta di cui al capoverso 2 lettera c è devoluto, dedotte le spese dell’organizzazione privata di cui all’articolo 32abis o dell’organizzazione privata settoriale di cui all’articolo 32ater, al finanziamento dello smaltimento dei rifiuti. 4 L’Ufficio federale può pubblicare i nomi o le ditte dei gestori di piattaforme elettroniche che non adempiono gli obblighi di cui all’articolo 32asexies. 5 Prima di disporre i provvedimenti amministrativi, sente gli assoggettati alla tassa o al contributo nonché i gestori di piattaforme elettroniche. 6 L’esecuzione delle misure di cui al capoverso 2 lettere b ed e compete all’UDSC, quella delle misure di cui al capoverso 2 lettere a, c e d all’Ufficio federale. Ai fini dell’esecuzione delle misure secondo il capoverso 2 lettere c e d, l’UDSC consegna all’Ufficio federale i prodotti provvisoriamente messi al sicuro alla frontiera. 66 Introdotto dalla cifra I della LF del 15 mar. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 648; FF 2023 13, 437). |