Legge federale
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Art. 32c Obbligo di risanamento
1 I Cantoni provvedono affinché i siti seguenti vengano risanati se sono all’origine di effetti nocivi o molesti oppure se vi è il pericolo concreto che tali effetti si producano:
1bis I Cantoni possono accordare prestazioni finanziarie per il risanamento di parchi giochi e giardini privati se:
2 I Cantoni allestiscono un catasto dei siti inquinati accessibile al pubblico. 3 Essi possono eseguire direttamente l’indagine, la sorveglianza e il risanamento dei siti inquinati o affidarne l’incarico a terzi se:72
4 Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sulla necessità di risanamento dei siti di cui al capoverso 1 come pure sugli obiettivi e l’urgenza dei risanamenti.73 70 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 27 set. 2024, in vigore dal 1° apr. 2025 (RU 2025 178; FF 2023 239). 71 Introdotto dalla cifra I della LF del 27 set. 2024, in vigore dal 1° apr. 2025 (RU 2025 178; FF 2023 239). 72 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 27 set. 2024, in vigore dal 1° apr. 2025 (RU 2025 178; FF 2023 239). 73 Introdotto dalla cifra I della LF del 27 set. 2024, in vigore dal 1° apr. 2025 (RU 2025 178; FF 2023 239). |