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Legge federale sulla protezione dell’ambiente (Legge sulla protezione dell’ambiente, LPAmb1)
1Nuova abbreviazione giusta l’art. 1 lett. e dell’O del 10 gen. 1996 che rettifica alcune abbreviazioni di titoli di atti normativi, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 208).
Art. 32cObbligo di risanamento
1 I Cantoni provvedono affinché i siti seguenti vengano risanati se sono all’origine di effetti nocivi o molesti oppure se vi è il pericolo concreto che tali effetti si producano:
a.
discariche e altri siti inquinati da rifiuti (siti inquinati);
b.
parchi giochi e aree verdi pubblici il cui suolo è inquinato da sostanze pericolose per l’ambiente e nei quali giocano abitualmente bambini in tenera età.70
1bis I Cantoni possono accordare prestazioni finanziarie per il risanamento di parchi giochi e giardini privati se:
a.
il suolo di questi siti è inquinato da sostanze pericolose per l’ambiente e vi giocano abitualmente bambini in tenera età; e
b.
questi siti sono all’origine di effetti nocivi o molesti oppure vi è il pericolo concreto che tali effetti si producano.71
2 I Cantoni allestiscono un catasto dei siti inquinati accessibile al pubblico.
3 Essi possono eseguire direttamente l’indagine, la sorveglianza e il risanamento dei siti inquinati o affidarne l’incarico a terzi se:72
a.
è necessario per prevenire un effetto nocivo imminente;
b.
il responsabile non è in grado di provvedere all’esecuzione dei provvedimenti; o
c.
il responsabile, diffidato, non agisce entro il termine impartito.
4 Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sulla necessità di risanamento dei siti di cui al capoverso 1 come pure sugli obiettivi e l’urgenza dei risanamenti.73
70 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 27 set. 2024, in vigore dal 1° apr. 2025 (RU 2025 178; FF 2023 239).
71 Introdotto dalla cifra I della LF del 27 set. 2024, in vigore dal 1° apr. 2025 (RU 2025 178; FF 2023 239).
72 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 27 set. 2024, in vigore dal 1° apr. 2025 (RU 2025 178; FF 2023 239).
73 Introdotto dalla cifra I della LF del 27 set. 2024, in vigore dal 1° apr. 2025 (RU 2025 178; FF 2023 239).