Legge federale
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Art. 32e Tasse per il finanziamento dei provvedimenti
1 Il Consiglio federale può prescrivere che:
1bis Per le discariche nelle quali sono depositati in modo definitivo esclusivamente rifiuti non inquinati una tassa può essere prescritta soltanto se è necessaria per promuovere il riciclaggio di tali rifiuti.78 2 Il Consiglio federale stabilisce le aliquote delle tasse tenendo conto in particolare dei costi prevedibili nonché del tipo di discarica. L’aliquota non può superare:
2bis Il Consiglio federale può adeguare l’aliquota delle tasse di cui al capoverso 2 all’indice nazionale dei prezzi al consumo.80 3 a 6…81 78 Introdotto dalla cifra I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° apr. 2015 (RU 2015 865; FF 2014 31513163). 79 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° apr. 2015 (RU 2015 865; FF 2014 31513163). 80 Introdotto dalla cifra I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° apr. 2015 (RU 2015 865; FF 2014 31513163). 81 Abrogati dalla cifra I della LF del 27 set. 2024, con effetto dal 1° apr. 2025 (RU 2025 178; FF 2023 239). |