Legge federale
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Art. 32eter Ammontare delle indennità e riscossione della tassa 83
1 Le indennità di cui all’articolo 32ebis sono versate soltanto se i provvedimenti adottati sono conformi alle esigenze ecologiche e corrispondono a criteri di economicità e allo stato della tecnica. Sono corrisposte ai Cantoni in funzione della spesa e ammontano:
2 Il Consiglio federale emana prescrizioni sulla procedura di riscossione della tassa, sulle indennità nonché sui costi computabili. 3 Il diritto cantonale può prevedere tasse cantonali per finanziare l’indagine, la sorveglianza e il risanamento dei siti inquinati. 83 Introdotto dalla cifra I della LF del 27 set. 2024, in vigore dal 1° apr. 2025 (RU 2025 178; FF 2023 239). |