Legge federale
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Art. 35c Obbligo di pagare la tassa e procedura
1 Sono soggetti alla tassa sui composti organici volatili coloro che, al momento dell’importazione, sono tenuti a pagare il dazio in virtù della legge del 18 marzo 200590 sulle dogane nonché i fabbricanti e i produttori in territorio svizzero.91 2 Se il diritto all’esenzione dalla tassa può essere provato soltanto dopo la riscossione della medesima, la tassa viene rimborsata. Il Consiglio federale può definire le modalità relative a tale prova e negare il rimborso della tassa se quest’ultimo comporta un dispendio sproporzionato. 3 Il Consiglio federale definisce le procedure per la riscossione e il rimborso della tassa sui composti organici volatili. Se si tratta di importazione o di esportazione, valgono le relative disposizioni procedurali della legislazione doganale.92 3bis …93 4 Chi produce all’interno del Paese sostanze o organismi soggetti alla tassa deve dichiararli. 91 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 27 set. 2024, in vigore dal 1° apr. 2025 (RU 2025 178; FF 2023 239). 92Nuovo testo giusta l’all. 2 n. 6 della LF del 21 giu. 1996 sull’imposizione degli oli minerali, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 19963371; FF 1995III 137). 93Introdotto dall’all. 2 n. 6 della LF del 21 giu. 1996 sull’imposizione degli oli minerali (RU 19963371; FF 1995III 137). Abrogato dalla cifra I della LF del 27 set. 2024, con effetto dal 1° apr. 2025 (RU 2025 178; FF 2023 239). |