Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Legge federale sulla protezione dell’ambiente (Legge sulla protezione dell’ambiente, LPAmb1)
1Nuova abbreviazione giusta l’art. 1 lett. e dell’O del 10 gen. 1996 che rettifica alcune abbreviazioni di titoli di atti normativi, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 208).
Art. 41a
1 La Confederazione e, nel loro ambito di competenza, i Cantoni collaborano con le organizzazioni economiche per l’esecuzione della presente legge.
2 Possono promuovere la conclusione di accordi settoriali fissando obiettivi e scadenze.
3 Prima di emanare prescrizioni d’esecuzione, esaminano le misure prese volontariamente dall’economia. Per quanto possibile e necessario, riprendono, parzialmente o totalmente, accordi settoriali nel diritto d’esecuzione.
4 Nell’emanare le prescrizioni d’esecuzione tengono conto delle misure prese volontariamente dalle imprese, purché l’effetto di tali misure sulla protezione dell’ambiente sia almeno equivalente al diritto d’esecuzione.114
114 Introdotto dalla cifra I della LF del 15 mar. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 648; FF 2023 13, 437).