Legge federale
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Art. 53 Cooperazione internazionale per la protezione dell’ambiente 136
1 La Confederazione può accordare contributi:
2 I contributi di cui al capoverso 1 lettera d sono stanziati sotto forma di crediti d’impegno pluriennali.137 3 Il Consiglio federale vigila sull’impiego efficace dei mezzi stanziati in virtù della presente legge e ne riferisce all’Assemblea federale. 136Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4061; FF 2002 7042). 137 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 27 set. 2024, in vigore dal 1° apr. 2025 (RU 2025 178; FF 2023 239). |